premessa
L'ENDAS
- Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale - è una
libera associazione costituita nel 1949 con il nome di M.A.S. - Movimento di
Azione Sociale - e le sue finalità sono state riconosciute con i Decreti del
Ministero dell'interno in data 7 giugno 1949 e 24 luglio 1954, ai sensi del
decreto legislativo 10 luglio 1947 n. 705, successivamente sostituito dalla
legge 14 ottobre 1974 n. 524.
L'ENDAS
è stato inoltre riconosciuto come Ente di Promozione
Sportiva , con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 24 giugno 1976, in
applicazione dell'art. 31 del D.P.R. 2 agosto 1974 n.530.
L'ENDAS
promuove attività allo scopo di sviluppare e consolidare
una cosciente partecipazione del cittadino alla vita della repubblica.
Tale scopo , che
si realizza soltanto attraverso la libera e consapevole volontà dei singoli
cittadini di arricchire la propria personalità morale , culturale e fisica,
impegna l'ENDAS
a prendere iniziative che favoriscano la socialità nel
pieno rispetto della persona umana e che siano ispirate a quei valori della
cultura laica e libertaria cui l'Associazione storicamente si richiama.
L'ENDAS
è pertanto una libera Associazione che non può essere
condizionata nè guidata da alcuna entità esterna collettiva o individuale.
L'Ente ha
rapporti con tutte le forze politiche, religiose e sociali, senza alcuna
discriminazione nè per origine, nè per fede religiosa o credo politico e
respinge la violenza sotto qualsiasi forma si manifesti.
Gli iscritti all'ENDAS,
fanno propri e propugnano i principi indicati dalla Costituzione della
Repubblica Italiana e nella dichiarazione della Carta dell'ONU dei diritti
dell'uomo per eliminare le barriere fra le genti, propugnando in primo luogo la
Federazione Europea e promuovendo azioni ed attività in ambito C.E.E. anche
attraverso scambi e/o intese con associazioni consimili in altri stati europei.
In armonia con tali obiettivi promuove e/o partecipa ad attività internazionali
a livello europeo e/o extraeuropeo.
Gli organi
territoriali e nazionali esercitano la necessaria azione di stimolo, di
coordinamento e di controllo delle attività dei CRAS (Circoli di Ricreazione e
di Azione Sociale) ispirando la loro opera al concetto fondamentale della
democrazia, secondo le norme dettate dal presente Statuto.
L'ENDAS
promuove attività sociali e culturali a mezzo di apposite
sezioni o centri operativi onde realizzare in collaborazione con organi e
istituzioni dello Stato, anche progetti di interesse pubblico.
Art.1
L’ASSOCIAZIONE, I SOCI E I CIRCOLI
Ai sensi degli
articoli di cui al Titolo IV dello Statuto nazionale dell’ENDAS
è costituita l'organizzazione regionale dell'ENDAS
Emilia Romagna, per l’elevazione morale e materiale dei
cittadini, mediante i principi ispiratori del Patto di Fratellanza del 1871 fra
le Società operaie e i metodi del libero associazionismo.
Il decentramento
dei compiti istituzionali ed organizzativi e di collegamento delle attività
territoriali nell'ambito della regione sono condizioni per lo sviluppo
dell'Associazione. La ricerca delle condizioni che consentono di attuare ed
ampliare le attività istituzionali, politiche ed organizzative, è affidato alle
strutture provinciali e di zona.
Lo statuto
regionale stabilisce le funzioni e le competenze dei diversi possibili livelli
di rappresentanza, sulla base delle obiettive condizioni amministrative e
funzionali.
Sono soci dell’ENDAS
coloro che ne condividono gli orientamenti generali, che si impegnano a
partecipare alla vita dell’Associazione. L’adesione implica l’accettazione del
presente statuto .
Il tesseramento
ha validità annuale ed è esclusa ogni limitazione, in funzione della
temporaneità, alla vita associativa. La quota o contributo associativo non è
trasmissibile né rivalutabile.
L’articolazione
organizzativa di base dell’ENDAS è costituita dai Circoli di
Ricreazione e di Azione Sociale (CRAS). Essi sono amministrativamente autonomi e
rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio.
Art. 2
LE FINALITA'
L'ENDAS
promuove attività sociali e culturali allo scopo di sviluppare e consolidare,
anche in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, od in loro
assenza, il progresso democratico e civile della Repubblica.
A questo fine l'ENDAS
svolge, senza scopi di lucro, attività culturali, educative, assistenziali,
sportive, turistiche, ricreative ed editoriali, curando in particolare la
formazione professionale dei giovani e dei lavoratori, la promozione del turismo
sociale e della pratica sportiva, l'impiego del tempo libero in funzione dello
sviluppo democratico e culturale dei cittadini.
Nel quadro delle
diverse attività e coerentemente con lo spirito e con la prassi del libero
associazionismo, l'Associazione opera affinchè a tutti i soci sia data la
possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva
partecipazione alla vita e allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i
livelli.
Art. 3
GLI ORGANI
REGIONALI
Gli organi
regionali dell'ENDAS
sono:
1. il Congresso
regionale
2. la Direzione regionale
3. il Comitato esecutivo regionale
4. il Presidente regionale
5. il Collegio regionale dei Revisori dei Conti
6. il Collegio regionale dei Probiviri.
Art.4
IL CONGRESSO
REGIONALE
Il Congresso
regionale è l'organo che traccia le direttive d'azione dell'ENDAS
nella regione in conformità agli indirizzi generali dell'associazione. Esso è
convocato - con preavviso di almeno 60 giorni - ordinariamente in concomitanza
con il Congresso nazionale, dalla Direzione regionale che ne approva il
regolamento e l'ordine del giorno. Straordinariamente è convocato ogniqualvolta
lo deliberi la Direzione regionale con la maggioranza dei componenti, oppure
quando sia richiesto, con analoga motivazione, da almeno 1/5 dei Comitati
provinciali o di zona della regione che rappresentino non meno del 20% dei
tesserati regionali. In quest'ultimo caso il Congresso deve svolgersi entro 60
giorni dalla presentazione della richiesta.
Art.5
CONVOCAZIONE
DEL CONGRESSO REGIONALE
La convocazione
del Congresso regionale deve indicare l'ordine del giorno dei lavori nonchè il
luogo e la data di svolgimento di essi ed essere corredata da apposito
regolamento. La relazione congressuale dovrà essere inviata almeno 30 giorni
prima della data del congresso a tutti i Comitati provinciali e di zona.
Per la validità
dei voti da computare saranno considerate valide le deleghe dei Circoli che
risultano associati ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 6
COMPOSIZIONE
DEL CONGRESSO REGIONALE
Il congresso
regionale è composto dai delegati eletti dai Congressi provinciali e di zona,
che dovranno essere svolti almeno 10 giorni prima del Congresso regionale, in
ragione di uno per ogni CRAS. I delegati eletti dai rispettivi congressi hanno
diritto di voto nella seguente proporzione:
- un voto per
CRAS, più un voto per ogni 25 ulteriori suoi soci oltre il numero minimo di cui
all'art. 7 dello Statuto Nazionale.
I delegati dei
circoli non associati da tre mesi, i non delegati, eventuali invitati, hanno la
facoltà di intervenire al Congresso, ma non hanno il diritto di voto. Un
delegato può essere portatore al massimo delle deleghe di altri tre circoli. per
l'attribuzione dei voti congressuali è preso in considerazione il tesseramento
al 31 dicembre dell'anno precedente se il Congresso ha luogo il primo semestre
dell'anno; alla data del 30 giugno se ha luogo nel secondo semestre.
Il congresso
elegge i seguenti organi congressuali:
1. La Presidenza
del Congresso
2. La Commissione Verifica Poteri
3. L'ufficio di segreteria
Art. 7
ELEZIONE
DEGLI ORGANI REGIONALI
Spettano al
Congresso regionale, oltre ai compiti di cui al 1° comma dell'art. 4 le
decisioni su qualsiasi argomento interessante la vita dell'associazione nella
regione, salvo che non si tratti di materia attribuita ad altri organi regionali
dallo statuto nazionale.
Le modifiche al
presente statuto possono essere deliberate semprecchè siano state iscritte
all'ordine del giorno e riportino la maggioranza di cui all'art. 23.
Compete al
Congresso regionale l'elezione:
1. dei 19 membri
della Direzione regionale;
2. dei 5 membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. dei 5 membri del Collegio dei Probiviri
4. dei delegati al Congresso nazionale.
Art. 8
VOTAZIONI
CONGRESSUALI
Ai sensi
dell'art. 30 dello statuto nazionale, nelle votazioni congressuali devono essere
salvaguardati i diritti delle minoranze e pertanto per l'elezione dei membri
elettivi i congressi possono votare con liste contrapposte purchè presentate da
delegati che rappresentino almeno il 10% dei voti congressuali. Ogni lista non
può contenere un numero di candidati superiore a quello dei componenti da
eleggere.
Non è ammessa la
candidatura in più di una lista. I posti elettivi nei rispettivi organismi
saranno ripartiti fra le diverse liste proporzionalmente ai voti conseguiti da
ciascuna di esse. Ogni delegato può esprimere preferenze fino ad un massimo di
14 candidati da eleggere, in una sola delle liste presentate.
Art. 9
LA DIREZIONE
REGIONALE
La Direzione
regionale cura l'attuazione dei deliberati del Congresso regionale e promuove,
su proposta del Comitato esecutivo, manifestazioni regionali per i settori
istituzionali dell'ENDAS,
in collegamento con i Comitati provinciali e di zona.
Essa è convocata
di norma ogni tre mesi dal Comitato esecutivo regionale che ne fissa l'ordine
del giorno. Deve essere convocata entro 15 gg. qualora ne sia fatta richiesta da
parte di un terzo dei suoi componenti, motivando gli argomenti da porre all'o.d.g.
Ciascun
componente può chiedere l'iscrizione di argomenti all'o.d.g., da trattare nella
seduta successiva alla data della richiesta.
Le riunioni sono
presiedute dal Presidente regionale ed in sua assenza dal Vice Presidente. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e nel rispetto del numero
legale dei componenti.
Art. 10
COMPOSIZIONE
DELLA DIREZIONE REGIONALE
La Direzione
regionale è composta da 19 membri eletti dal Congresso regionale. I presidenti
provinciali e di zona e i membri della D.N. tesserati nella regione,
eventualmente non eletti dal Congresso, partecipano alle riunioni con voto
consultivo. I componenti della Direzione regionale restano in carica fino al
successivo congresso e sono rieleggibili.
In caso di
dimissioni o di decadenza dalla Direzione regionale i posti lasciati vacanti
saranno integrati per cooptazione, sentiti gli organi provinciali o di zona
interessati. Nel caso di più liste concorrenti i posti lasciati vacanti saranno
integrati dai primi dei non eletti.
Art.
11
ATTRIBUZIONI
DELLA DIREZIONE REGIONALE
La Direzione
regionale, oltre a quant'altro previsto nel presente statuto, ha le seguenti
attribuzioni:
1. elegge il
Presidente, il Vice Presidente e i 5 componenti il Comitato esecutivo con
votazioni separate;
2. determina l'indennità di carica dei componenti l'esecutivo;
3. delibera, su proposta del Comitato esecutivo, l'organico degli uffici della
sede regionale;
4. nomina i commissari nelle province e nelle zone ove non sia possibile la
convocazione dei congressi;
5. approva il programma annuale delle attività istituzionali su proposta del
Comitato esecutivo regionale;
6. in caso di gravi irregolarità dovute a:
a)
attività e decisioni confliggenti con la lettera dello statuto;
b) grave e insanabile pregiudizio di ordine morale che investe
l'attività dell'organismo o dei suoi dirigenti in modo
tale da compromettere il necessario
prestigio della Associazione e di impedire il corretto svolgimento dei suoi
compiti;
c) grave situazione di ordine economico amministrativo,
giudicata tale dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
la Direzione
regionale provvede al Commissariamento dei Comitati Provinciali o di zona con la
seguente procedura: su proposta del Comitato esecutivo vota a maggioranza dei
2/3 degli eletti un richiamo scritto, motivato, che viene inviato agli
interessati. Se entro30 gg. dall'invito i comportamenti si mantengono, si
determina il Commissariamento con queste
modalità: A)
proposta del Comitato Esecutivo (almeno 2/3); B) approvazione Direzione
Regionale (almeno 2/3); C) parere obbligatorio e vincolante dei Probiviri
regionali, e parere obbligatorio, ma non vincolante dei Probiviri locali.
Il
commissariamento è istituto che non muta secondo il titolo della irregolarità
commessa.
7. autorizza o
ratifica le decisioni del Comitato esecutivo, prese per sottoscrivere con
Istituzioni pubbliche o
Associazioni private accordi o convenzioni inerenti il conseguimento delle
attività istituzionali dell'ENDAS;
8. approva i
bilanci preventivi e consuntivi annuali;
9. su proposta
del Comitato esecutivo propone al Comitato di Presidenza Nazionale la
cancellazione dei Circoli dall'elenco nazionale, per gravi irregolarità di
ordine morale, nonché per incompatibilità con gli scopi dell'Associazione;
10.designa i
propri rappresentanti nelle Commissioni Nazionali di settore e nelle Consulte o
Commissioni istituite dalla Regione Emilia Romagna.
Le deliberazioni
e i rendiconti sono pubblicizzati agli aventi diritto con l’esposizione nella
sede dell’Associazione, per 10 giorni dopo la loro approvazione.
Art. 12
IL COMITATO
ESECUTIVO REGIONALE
Il Comitato
esecutivo cura l'attuazione dei deliberati della Direzione regionale e ha
inoltre le seguenti attribuzioni:
1. assegna
compiti specifici al Vice Presidente e agli altri cinque componenti, designando
fra l'altro il responsabile amministrativo, organizzativo e delle commissioni di
settore;
2. predispone i
conti preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione della
Direzione regionale;
3. prepara, con
la collaborazione delle commissioni di settore il programma annuale delle
attività da sottoporre all'approvazione della Direzione regionale;
4. cura i
rapporti con le Istituzioni pubbliche e Associazioni private che abbiano
attinenza con i fini istituzionali dell'Ente;
5. propone al
Comitato di Presidenza l'adesione di nuovi Circoli, su proposta dei Comitati
provinciali e di zona;
6. cura il
funzionamento degli uffici regionali;
7. mantiene i
rapporti con i Comitati provinciali e di zona;
8. in caso di
urgenza l'esecutivo regionale può prendere provvedimenti di competenza della
D.R., alla quale saranno sottoposti per la ratifica, alla prima riunione;
9. assume ogni
iniziativa utile al conseguimento degli scopi istituzionali ed al rafforzamento
organizzativo nell'ambito delle direttive generali della Direzione regionale.
Art. 13
IL
PRESIDENTE REGIONALE
Il Pesidente
regionale rappresenta l'associazione, ha la firma sociale ed è sostituito dal
Vice Presidente regionale in caso di assenza o di impedimento. Convoca il
Comitato esecutivo regionale, lo presiede e ne prepara l'ordine del giorno.
Provvede a che
ogni riunione della Direzione regionale e del Comitato esecutivo sia redatto, su
appositi registri, un verbale sottoscritto da lui e da un componente con
funzioni di segretario.
Art. 14
IL COLLEGIO
REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il collegio
regionale dei Revisori dei conti è l'organo che vigila sulla gestione
amministrativa e sulla regolarità contabile degli atti compiuti dall'esecutivo
regionale.
Il collegio
esercita le sue funzioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto
e annualmente, in occasione dell'approvazione del consuntivo, allega la propria
relazione al consuntivo stesso.
Riferisce inoltre
alla Direzione regionale, tutte le volte che lo ritenga necessario, sullo
svolgimento dei compiti di vigilanza ad esso affidati. Relaziona inoltre al
Congresso regionale sulla gestione dei bilanci.
Il Collegio è
composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio è
nominato fra gli effettivi nella prima riunione dopo l'elezione.
Art. 15
IL COLLEGIO
REGIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio
regionale dei Probiviri è l'organo al quale sono attribuite funzioni di
giustizia interna.
Esso giudica dei
casi nei quali siano ravvisabili comportamenti in contrasto con l'appartenenza
all'ENDAS,
sia di ordine morale che di incompatibilità con le direttive generali, che gli
siano sottoposti dalla Direzione o dai singoli associati.
Il Collegio
giudica inoltre sui ricorsi dei singoli soci avverso provvedimenti disciplinari
comminati nei loro confronti dai CRAS.
Esso è composto
da due membri effettivi e due supplenti. Il Presidente è eletto tra gli
effettivi nella prima riunione dopo l'elezione da parte del Congresso regionale.
Art. 16
ESERCIZIO
FINANZIARIO
L'esercizio
finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il
conto preventivo sarà approvato almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio,
mentre il conto consuntivo sarà approvato nei quattro mesi successivi alla
chiusura dell'esercizio.
E’ fatto divieto
di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve e capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Art. 17
ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE E ZONALE
Ai sensi
dell'art. 11 dello statuto nazionale e sulla base delle obiettive condizioni
amministrative e funzionali esistenti, accertate e deliberate dalla Direzione
regionale, sono costituite le strutture provinciali o di zona.
Art. 18
GLI ORGANI
PROVINCIALI O ZONALI
Gli organi
provinciali o zonali dell'ENDAS sono :
1. il Congresso
provinciale o zonale;
2. il Comitato provinciale o zonale;
3. il Presidente provinciale o zonale;
4. un eventuale organo di garanzia.
Art. 19
AUTONOMIA
DEGLI ORGANI PERIFERICI
Gli organi
provinciali o zonali sono amministrativamente autonomi e rispondono alle
obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio.
Art. 20
COMMISSIONI
REGIONALI E DI SETTORE
Nei settori di
attività istituzionale dell'Associazione che necessitano dell'apporto di
specifiche competenze, possono essere costituite dalla Direzione regionale
apposite commissioni di settore. Ogni Comitato provinciale o zonale ha diritto
ad un proprio rappresentante in ogni commissione.
I componenti
restano in carica fino al successivo congresso e sono rieleggibili. Le
commissioni debbono essere insediate dopo la celebrazione del Congresso. E'
incompatibile la partecipazione a più di una commissione.
Art. 21
INCOMPATIBILITA' SUL FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI
DEI REVISORI
DEI CONTI E DEI PROBIVIRI
L'ufficio di
revisori dei conti e di proboviro nell'Associazione è incompatibile con
qualsiasi incarico nei relativi organi eletti.
Art. 22
MODIFICHE
ALLO STATUTO
Le modifiche al
presente statuto possono essere apportate solo dal Congresso regionale con la
maggioranza assoluta dei voti rappresentati nel congresso stesso. Le proposte di
modifica sono presentate al Congresso dalla Direzione regionale. I circoli
possono presentare proposte di modifiche statutarie alla Direzione regionale che
deve obbligatoriamente sottoporle al Congresso quando siano presentate da almeno
il 10% dei circoli aderenti nella regione. I singoli congressi provinciali e di
zona
possono
presentare proposte di modifica dello statuto; tali proposte devono pervenire
alla Presidenza regionale uscente almeno 5 giorni prima della data del
Congresso.
Art. 23
STATUTI
DEGLI ORGANI PERIFERICI
Per tutto ciò che
non è previsto dal presente statuto valgono le norme contenute nello statuto
nazionale dell'ENDAS. Gli statuti degli organi periferici non possono essere in
contrasto con quelli nazionale e regionale.
Art. 24
DECADENZA
DAGLI INCARICHI REGIONALI
I membri eletti
decadono dagli incarichi quando non presenziano alla riunione, senza
giustificato motivo, per tre volte consecutive.
Art. 25
PATRIMONIO E
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio è
formato dai beni immobili e mobili e dai valori a qualsiasi titolo pervenuti.
Nel caso di
scioglimento dell’Associazione il patrimonio del’ENDAS sarà
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, a enti morali o ad imprese
senza finalità lucrative e comunque a fini di pubblica utilità.
Lo scioglimento
dell’Associazione può essere deciso solo dal Congresso regionale, appositamente
convocato, con il voto favorevole di almeno ¾ dei delegati.