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ENDAS

Gruppo Franco Benzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
E.N.D.A.S.
Ente Nazionale Democratico di Azione sociale
 

 

STATUTO GENERALE

 

premessa

L'ENDAS - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale - è una libera associazione costituita nel 1949 con il nome di M.A.S. - Movimento di Azione Sociale - e le sue finalità sono state riconosciute con i Decreti del Ministero dell'interno in data 7 giugno 1949 e 24 luglio 1954, ai sensi del decreto legislativo 10 luglio 1947 n. 705, successivamente sostituito dalla legge 14 ottobre 1974 n. 524.

L'ENDAS è stato inoltre riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva , con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 24 giugno 1976, in applicazione dell'art. 31 del D.P.R. 2 agosto 1974 n.530.

L'ENDAS promuove attività allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione del cittadino alla vita della repubblica.

Tale scopo , che si realizza soltanto attraverso la libera e consapevole volontà dei singoli cittadini di arricchire la propria personalità morale , culturale e fisica, impegna l'ENDAS a prendere iniziative che favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona umana e che siano ispirate a quei valori della cultura laica e libertaria cui l'Associazione storicamente si richiama.

L'ENDAS è pertanto una libera Associazione che non può essere condizionata nè guidata da alcuna entità esterna collettiva o individuale.

L'Ente ha rapporti con tutte le forze politiche, religiose e sociali, senza alcuna discriminazione nè per origine, nè per fede religiosa o credo politico e respinge la violenza sotto qualsiasi forma si manifesti.

Gli iscritti all'ENDAS, fanno propri e propugnano i principi indicati dalla Costituzione della Repubblica Italiana e nella dichiarazione della Carta dell'ONU dei diritti dell'uomo per eliminare le barriere fra le genti, propugnando in primo luogo la Federazione Europea e promuovendo azioni ed attività in ambito C.E.E. anche attraverso scambi e/o intese con associazioni consimili in altri stati europei. In armonia con tali obiettivi promuove e/o partecipa ad attività internazionali a livello europeo e/o extraeuropeo.

Gli organi territoriali e nazionali esercitano la necessaria azione di stimolo, di coordinamento e di controllo delle attività dei CRAS (Circoli di Ricreazione e di Azione Sociale) ispirando la loro opera al concetto fondamentale della democrazia, secondo le norme dettate dal presente Statuto.

L'ENDAS promuove attività sociali e culturali a mezzo di apposite sezioni o centri operativi onde realizzare in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, anche progetti di interesse pubblico.

Art.1

L’ASSOCIAZIONE, I SOCI E I CIRCOLI

Ai sensi degli articoli di cui al Titolo IV dello Statuto nazionale dell’ENDAS è costituita l'organizzazione regionale dell'ENDAS Emilia Romagna, per l’elevazione morale e materiale dei cittadini, mediante i principi ispiratori del Patto di Fratellanza del 1871 fra le Società operaie e i metodi del libero associazionismo.

Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi e di collegamento delle attività territoriali nell'ambito della regione sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione. La ricerca delle condizioni che consentono di attuare ed ampliare le attività istituzionali, politiche ed organizzative, è affidato alle strutture provinciali e di zona.

Lo statuto regionale stabilisce le funzioni e le competenze dei diversi possibili livelli di rappresentanza, sulla base delle obiettive condizioni amministrative e funzionali.

Sono soci dell’ENDAS coloro che ne condividono gli orientamenti generali, che si impegnano a partecipare alla vita dell’Associazione. L’adesione implica l’accettazione del presente statuto .

Il tesseramento ha validità annuale ed è esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, alla vita associativa. La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

L’articolazione organizzativa di base dell’ENDAS è costituita dai Circoli di Ricreazione e di Azione Sociale (CRAS). Essi sono amministrativamente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio.

Art. 2

LE FINALITA'

L'ENDAS promuove attività sociali e culturali allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, od in loro assenza, il progresso democratico e civile della Repubblica.

A questo fine l'ENDAS svolge, senza scopi di lucro, attività culturali, educative, assistenziali, sportive, turistiche, ricreative ed editoriali, curando in particolare la formazione professionale dei giovani e dei lavoratori, la promozione del turismo sociale e della pratica sportiva, l'impiego del tempo libero in funzione dello sviluppo democratico e culturale dei cittadini.

Nel quadro delle diverse attività e coerentemente con lo spirito e con la prassi del libero associazionismo, l'Associazione opera affinchè a tutti i soci sia data la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni e di contribuire con attiva partecipazione alla vita e allo sviluppo delle strutture organizzative a tutti i livelli.

Art. 3

GLI ORGANI REGIONALI

Gli organi regionali dell'ENDAS sono:

1. il Congresso regionale
2. la Direzione regionale
3. il Comitato esecutivo regionale
4. il Presidente regionale
5. il Collegio regionale dei Revisori dei Conti
6. il Collegio regionale dei Probiviri.

Art.4

IL CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso regionale è l'organo che traccia le direttive d'azione dell'ENDAS nella regione in conformità agli indirizzi generali dell'associazione. Esso è convocato - con preavviso di almeno 60 giorni - ordinariamente in concomitanza con il Congresso nazionale, dalla Direzione regionale che ne approva il regolamento e l'ordine del giorno. Straordinariamente è convocato ogniqualvolta lo deliberi la Direzione regionale con la maggioranza dei componenti, oppure quando sia richiesto, con analoga motivazione, da almeno 1/5 dei Comitati provinciali o di zona della regione che rappresentino non meno del 20% dei tesserati regionali. In quest'ultimo caso il Congresso deve svolgersi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Art.5

CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO REGIONALE

La convocazione del Congresso regionale deve indicare l'ordine del giorno dei lavori nonchè il luogo e la data di svolgimento di essi ed essere corredata da apposito regolamento. La relazione congressuale dovrà essere inviata almeno 30 giorni prima della data del congresso a tutti i Comitati provinciali e di zona.

Per la validità dei voti da computare saranno considerate valide le deleghe dei Circoli che risultano associati ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 6

COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO REGIONALE

Il congresso regionale è composto dai delegati eletti dai Congressi provinciali e di zona, che dovranno essere svolti almeno 10 giorni prima del Congresso regionale, in ragione di uno per ogni CRAS. I delegati eletti dai rispettivi congressi hanno diritto di voto nella seguente proporzione:

- un voto per CRAS, più un voto per ogni 25 ulteriori suoi soci oltre il numero minimo di cui all'art. 7 dello Statuto Nazionale.

I delegati dei circoli non associati da tre mesi, i non delegati, eventuali invitati, hanno la facoltà di intervenire al Congresso, ma non hanno il diritto di voto. Un delegato può essere portatore al massimo delle deleghe di altri tre circoli. per l'attribuzione dei voti congressuali è preso in considerazione il tesseramento al 31 dicembre dell'anno precedente se il Congresso ha luogo il primo semestre dell'anno; alla data del 30 giugno se ha luogo nel secondo semestre.

Il congresso elegge i seguenti organi congressuali:

1. La Presidenza del Congresso
2. La Commissione Verifica Poteri
3. L'ufficio di segreteria

Art. 7

ELEZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI

Spettano al Congresso regionale, oltre ai compiti di cui al 1° comma dell'art. 4 le decisioni su qualsiasi argomento interessante la vita dell'associazione nella regione, salvo che non si tratti di materia attribuita ad altri organi regionali dallo statuto nazionale.

Le modifiche al presente statuto possono essere deliberate semprecchè siano state iscritte all'ordine del giorno e riportino la maggioranza di cui all'art. 23.

Compete al Congresso regionale l'elezione:

1. dei 19 membri della Direzione regionale;
2. dei 5 membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
3. dei 5 membri del Collegio dei Probiviri
4. dei delegati al Congresso nazionale.

Art. 8

VOTAZIONI CONGRESSUALI

Ai sensi dell'art. 30 dello statuto nazionale, nelle votazioni congressuali devono essere salvaguardati i diritti delle minoranze e pertanto per l'elezione dei membri elettivi i congressi possono votare con liste contrapposte purchè presentate da delegati che rappresentino almeno il 10% dei voti congressuali. Ogni lista non può contenere un numero di candidati superiore a quello dei componenti da eleggere.

Non è ammessa la candidatura in più di una lista. I posti elettivi nei rispettivi organismi saranno ripartiti fra le diverse liste proporzionalmente ai voti conseguiti da ciascuna di esse. Ogni delegato può esprimere preferenze fino ad un massimo di 14 candidati da eleggere, in una sola delle liste presentate.

Art. 9

LA DIREZIONE REGIONALE

La Direzione regionale cura l'attuazione dei deliberati del Congresso regionale e promuove, su proposta del Comitato esecutivo, manifestazioni regionali per i settori istituzionali dell'ENDAS, in collegamento con i Comitati provinciali e di zona.

Essa è convocata di norma ogni tre mesi dal Comitato esecutivo regionale che ne fissa l'ordine del giorno. Deve essere convocata entro 15 gg. qualora ne sia fatta richiesta da parte di un terzo dei suoi componenti, motivando gli argomenti da porre all'o.d.g.

Ciascun componente può chiedere l'iscrizione di argomenti all'o.d.g., da trattare nella seduta successiva alla data della richiesta.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente regionale ed in sua assenza dal Vice Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e nel rispetto del numero legale dei componenti.

Art. 10

COMPOSIZIONE DELLA DIREZIONE REGIONALE

La Direzione regionale è composta da 19 membri eletti dal Congresso regionale. I presidenti provinciali e di zona e i membri della D.N. tesserati nella regione, eventualmente non eletti dal Congresso, partecipano alle riunioni con voto consultivo. I componenti della Direzione regionale restano in carica fino al successivo congresso e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o di decadenza dalla Direzione regionale i posti lasciati vacanti saranno integrati per cooptazione, sentiti gli organi provinciali o di zona interessati. Nel caso di più liste concorrenti i posti lasciati vacanti saranno integrati dai primi dei non eletti. 

Art. 11

ATTRIBUZIONI DELLA DIREZIONE REGIONALE

La Direzione regionale, oltre a quant'altro previsto nel presente statuto, ha le seguenti attribuzioni:

1. elegge il Presidente, il Vice Presidente e i 5 componenti il Comitato esecutivo con votazioni separate;
2. determina l'indennità di carica dei componenti l'esecutivo;
3. delibera, su proposta del Comitato esecutivo, l'organico degli uffici della sede regionale;
4. nomina i commissari nelle province e nelle zone ove non sia possibile la convocazione dei congressi;
5. approva il programma annuale delle attività istituzionali su proposta del Comitato esecutivo regionale;
6. in caso di gravi irregolarità dovute a:

a)     attività e decisioni confliggenti con la lettera dello statuto;
b)    grave e insanabile pregiudizio di ordine morale che investe l'attività dell'organismo o dei suoi dirigenti in modo
       tale da compromettere il necessario prestigio della Associazione e di impedire il corretto svolgimento dei suoi          compiti;
c)    grave situazione di ordine economico amministrativo, giudicata tale dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

la Direzione regionale provvede al Commissariamento dei Comitati Provinciali o di zona con la seguente procedura: su proposta del Comitato esecutivo vota a maggioranza dei 2/3 degli eletti un richiamo scritto, motivato, che viene inviato agli interessati. Se entro30 gg. dall'invito i comportamenti si mantengono, si determina il Commissariamento con queste

modalità: A) proposta del Comitato Esecutivo (almeno 2/3); B) approvazione Direzione Regionale (almeno 2/3); C) parere obbligatorio e vincolante dei Probiviri regionali, e parere obbligatorio, ma non vincolante dei Probiviri locali.

Il commissariamento è istituto che non muta secondo il titolo della irregolarità commessa.

7. autorizza o ratifica le decisioni del Comitato esecutivo, prese per sottoscrivere con Istituzioni pubbliche o                Associazioni private accordi o convenzioni inerenti il conseguimento delle attività istituzionali dell'ENDAS;

8. approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali;

9. su proposta del Comitato esecutivo propone al Comitato di Presidenza Nazionale la cancellazione dei Circoli dall'elenco nazionale, per gravi irregolarità di ordine morale, nonché per incompatibilità con gli scopi dell'Associazione;

10.designa i propri rappresentanti nelle Commissioni Nazionali di settore e nelle Consulte o Commissioni istituite dalla Regione Emilia Romagna.

Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati agli aventi diritto con l’esposizione nella sede dell’Associazione, per 10 giorni dopo la loro approvazione.

Art. 12

IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE

Il Comitato esecutivo cura l'attuazione dei deliberati della Direzione regionale e ha inoltre le seguenti attribuzioni:

1. assegna compiti specifici al Vice Presidente e agli altri cinque componenti, designando fra l'altro il responsabile amministrativo, organizzativo e delle commissioni di settore;

2. predispone i conti preventivi e consuntivi annuali da sottoporre all'approvazione della Direzione regionale;

3. prepara, con la collaborazione delle commissioni di settore il programma annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Direzione regionale;

4. cura i rapporti con le Istituzioni pubbliche e Associazioni private che abbiano attinenza con i fini istituzionali dell'Ente;

5. propone al Comitato di Presidenza l'adesione di nuovi Circoli, su proposta dei Comitati provinciali e di zona;

6. cura il funzionamento degli uffici regionali;

7. mantiene i rapporti con i Comitati provinciali e di zona;

8. in caso di urgenza l'esecutivo regionale può prendere provvedimenti di competenza della D.R., alla quale saranno sottoposti per la ratifica, alla prima riunione;

9. assume ogni iniziativa utile al conseguimento degli scopi istituzionali ed al rafforzamento organizzativo nell'ambito delle direttive generali della Direzione regionale.

Art. 13

IL PRESIDENTE REGIONALE

Il Pesidente regionale rappresenta l'associazione, ha la firma sociale ed è sostituito dal Vice Presidente regionale in caso di assenza o di impedimento. Convoca il Comitato esecutivo regionale, lo presiede e ne prepara l'ordine del giorno.

Provvede a che ogni riunione della Direzione regionale e del Comitato esecutivo sia redatto, su appositi registri, un verbale sottoscritto da lui e da un componente con funzioni di segretario.

Art. 14

IL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio regionale dei Revisori dei conti è l'organo che vigila sulla gestione amministrativa e sulla regolarità contabile degli atti compiuti dall'esecutivo regionale.

Il collegio esercita le sue funzioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto e annualmente, in occasione dell'approvazione del consuntivo, allega la propria relazione al consuntivo stesso.

Riferisce inoltre alla Direzione regionale, tutte le volte che lo ritenga necessario, sullo svolgimento dei compiti di vigilanza ad esso affidati. Relaziona inoltre al Congresso regionale sulla gestione dei bilanci.

Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato fra gli effettivi nella prima riunione dopo l'elezione.

Art. 15

IL COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

Il Collegio regionale dei Probiviri è l'organo al quale sono attribuite funzioni di giustizia interna.

Esso giudica dei casi nei quali siano ravvisabili comportamenti in contrasto con l'appartenenza all'ENDAS, sia di ordine morale che di incompatibilità con le direttive generali, che gli siano sottoposti dalla Direzione o dai singoli associati.

Il Collegio giudica inoltre sui ricorsi dei singoli soci avverso provvedimenti disciplinari comminati nei loro confronti dai CRAS.

Esso è composto da due membri effettivi e due supplenti. Il Presidente è eletto tra gli effettivi nella prima riunione dopo l'elezione da parte del Congresso regionale.

Art. 16

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il conto preventivo sarà approvato almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio, mentre il conto consuntivo sarà approvato nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 17

ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE E ZONALE

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto nazionale e sulla base delle obiettive condizioni amministrative e funzionali esistenti, accertate e deliberate dalla Direzione regionale, sono costituite le strutture provinciali o di zona.

Art. 18

GLI ORGANI PROVINCIALI O ZONALI

 

Gli organi provinciali o zonali dell'ENDAS sono :

1. il Congresso provinciale o zonale;
2. il Comitato provinciale o zonale;
3. il Presidente provinciale o zonale;
4. un eventuale organo di garanzia. 

Art. 19

AUTONOMIA DEGLI ORGANI PERIFERICI

Gli organi provinciali o zonali sono amministrativamente autonomi e rispondono alle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio. 

Art. 20

COMMISSIONI REGIONALI E DI SETTORE

Nei settori di attività istituzionale dell'Associazione che necessitano dell'apporto di specifiche competenze, possono essere costituite dalla Direzione regionale apposite commissioni di settore. Ogni Comitato provinciale o zonale ha diritto ad un proprio rappresentante in ogni commissione.

I componenti restano in carica fino al successivo congresso e sono rieleggibili. Le commissioni debbono essere insediate dopo la celebrazione del Congresso. E' incompatibile la partecipazione a più di una commissione. 

Art. 21

INCOMPATIBILITA' SUL FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI

DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI

L'ufficio di revisori dei conti e di proboviro nell'Associazione è incompatibile con qualsiasi incarico nei relativi organi eletti.

Art. 22

MODIFICHE ALLO STATUTO

Le modifiche al presente statuto possono essere apportate solo dal Congresso regionale con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati nel congresso stesso. Le proposte di modifica sono presentate al Congresso dalla Direzione regionale. I circoli possono presentare proposte di modifiche statutarie alla Direzione regionale che deve obbligatoriamente sottoporle al Congresso quando siano presentate da almeno il 10% dei circoli aderenti nella regione. I singoli congressi provinciali e di zona

possono presentare proposte di modifica dello statuto; tali proposte devono pervenire alla Presidenza regionale uscente almeno 5 giorni prima della data del Congresso.

Art. 23

STATUTI DEGLI ORGANI PERIFERICI

Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto valgono le norme contenute nello statuto nazionale dell'ENDAS. Gli statuti degli organi periferici non possono essere in contrasto con quelli nazionale e regionale. 

Art. 24

DECADENZA DAGLI INCARICHI REGIONALI

I membri eletti decadono dagli incarichi quando non presenziano alla riunione, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive.

Art. 25

PATRIMONIO E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio è formato dai beni immobili e mobili e dai valori a qualsiasi titolo pervenuti.

Nel caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio del’ENDAS sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, a enti morali o ad imprese senza finalità lucrative e comunque a fini di pubblica utilità.

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deciso solo dal Congresso regionale, appositamente convocato, con il voto favorevole di almeno ¾ dei delegati.

 

 

 

 

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